Art. 5.
(Interventi per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico).

      1. Obiettivo primario dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è il recupero del patrimonio immobiliare pubblico in stato di degrado. A tale fine, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano apposite norme per garantire il recupero di immobili pubblici in stato di degrado, da parte di cooperative costituite dai soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge mediante specifiche convenzioni.
      2. Ai fini del recupero dei centri storici le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono emanare, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia, norme finalizzate al recupero delle unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione non utilizzate e non utilizzabili a tale fine, prevedendo la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o di

 

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ristrutturazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia o mediante apposite convenzioni.